F.A.Q. – Domanda 119
Relativamente ai viaggi di istruzione dell’istituto frequentato da mio figlio ho trovato le condizioni per le cancellazioni troppo vessatorie – a fronte di un programma eccessivamente generico. Non cito la scuola per non provocare un vespaio di polemiche. Come devo regolarmi?
Molto polemico il nostro lettore. Cominciamo col dire che, tra i dati negativi dell’autonomia scolastica, vi è l’impressione che talvolta sia stata scambiata per arbitrio, troppo spesso in mano a chi, la giurisprudenza e/o l’economia non l’ha abbracciata con gli studi universitari – ma a 40 o 50 anni! Esaurita tale premessa è opportuno che anche le istituzioni scolastiche si dotino di quelle che sono le “Condizioni generali di vendita dei pacchetti vacanza” – uniformandosi alle disposizioni del Codice del Turismo (D. Lgs. N.79 del 23 maggio 2011), nonché le disposizioni della legge n 1084 del 27 dicembre 1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relative al contratto di viaggio (CVV), firmata a Bruxelles il 23/4/70 – in quanto applicabile. Queste normative sovrintendono anche i soggiorni studio all’estero (da 15 giorni) figuriamoci un viaggio di istruzione di 4 o 5. Normative dalla quale un’istituzione scolastica – pur se in autonomia, non può derogare. Tutto ciò significa che le scuole non potranno fare il bello e il cattivo tempo sui ragazzi e sulle famiglie, uniformandosi a normative nazionali ed europee. E’ tutto.
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